Reclami

Nobis Automotive attribuisce ai reclami un ruolo essenziale quale strumento di ascolto e di miglioramento continuo della qualità dei servizi assicurativi. Ai sensi della normativa vigente, la presente sezione consente ai clienti di presentare eventuali reclami relativi alla gestione dei contratti e dei sinistri, garantendo la corretta gestione e trasparenza. Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla Società Agente o all’Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all’Impresa, o ai recapiti dell’Agenzia, per i reclami presentati all’Intermediario o alla Società.

Recapiti:

  • Società Agente: Nobis Automotive Intermediazione Assicurativa s.r.l., Corso Vinzaglio 9 - 10121 Torino (TO).  – Pec nobisautomotive@pec.it  
  • Impresa Preponente: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., Viale Gian Bartolomeo Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB) - Fax 039.6890.432 - Mail  reclami@nobis.it - Pec nobisassicurazioni.reclami@pec.it 

Nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa forniremo una risposta al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento.

 

Qualora non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni il reclamante potrà rivolgersi:

  • all’Arbitro Assicurativo (AAS) tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
  • all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, o trasmesso ai fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353, oppure via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e/o al broker ed il relativo riscontro;
  • all'Autorità Giudiziaria.

 

Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:

  • Mediazione (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.): la domanda di mediazione è presentata con deposito di un'istanza innanzi a un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. Si segnala che la mediazione è condizione di procedibilità per le controversie riguardanti tutte le tipologie di contratto di assicurazione, diverse da quelle relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti.

  • Conciliazione Paritetica, frutto di accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le principali Associazioni dei Consumatori: tale procedimento è applicabile alle controversie nel settore R.C. Auto, con risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro.

  • Arbitrato irrituale, se previsto dalle condizioni generali di polizza del contratto di assicurazione, qualora dovesse sorgere un dissenso tra le Parti circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. Per maggiori informazioni si rinvia al Set Informativo.

  • Negoziazione Assistita (D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014): accordo mediante il quale le Parti convengono di cooperare in un buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo. Si segnala che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti.

 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.