Nobis Automotive attribuisce ai reclami un ruolo essenziale quale strumento di ascolto e di miglioramento continuo della qualità dei servizi assicurativi. Ai sensi della normativa vigente, la presente sezione consente ai clienti di presentare eventuali reclami relativi alla gestione dei contratti e dei sinistri, garantendo la corretta gestione e trasparenza. Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla Società Agente o all’Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all’Impresa, o ai recapiti dell’Agenzia, per i reclami presentati all’Intermediario o alla Società.
Recapiti:
Nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa forniremo una risposta al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento.
Qualora non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni il reclamante potrà rivolgersi:
- all’Arbitro Assicurativo (AAS) tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, o trasmesso ai fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353, oppure via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e/o al broker ed il relativo riscontro;
- all'Autorità Giudiziaria.
Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:
Mediazione (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.): la domanda di mediazione è presentata con deposito di un'istanza innanzi a un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. Si segnala che la mediazione è condizione di procedibilità per le controversie riguardanti tutte le tipologie di contratto di assicurazione, diverse da quelle relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti.
Conciliazione Paritetica, frutto di accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le principali Associazioni dei Consumatori: tale procedimento è applicabile alle controversie nel settore R.C. Auto, con risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro.
Arbitrato irrituale, se previsto dalle condizioni generali di polizza del contratto di assicurazione, qualora dovesse sorgere un dissenso tra le Parti circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. Per maggiori informazioni si rinvia al Set Informativo.
Negoziazione Assistita (D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014): accordo mediante il quale le Parti convengono di cooperare in un buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo. Si segnala che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.